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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

80. Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 55 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, in base a certificato dell'Ispettore capo forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti. In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti.

81. Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quella della domanda. Affinché i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli Ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno, debbono far loro pervenire direttamente direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma terzo, del regio decreto surricordato. Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.

82. L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, ferme le penalità di cui al comma quarto dello stesso articolo. La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'Intendente di finanza su proposta dell'Ispettore capo forestale.

83. Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'Ufficio del Genio civile e a quello forestale. Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi nel territorio del compartimento di questo. Quando la concessione è chiesta da un consorzio o da un ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel secondo comma del- l'art. 76.

84. Qualora il consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno pei la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli articoli 79 e seguenti del R.D. 30/12/1923 n. 3267. E' consentita la formazione dei consorzi anche tra Province, Comuni, corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare. L'atto di costituzione ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli enti, di cui al comma precedente, appartengono alla stessa Provincia, ovvero di uno dei Ministeri dal quale dipende l'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime. Lo statuto deve contenere l'indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le altre norme di amministrazione.

85. I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli artt. 52, 55 e 59 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, funzionano secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'Assemblea e della deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica. Se dei consorzi fanno parte Province, Comuni o enti morali, si osservano invece, per le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione amministrativa le norme cui sono sottoposti la Pro vincia, se fa parte del consorzio, o il Comunc consorziato, il cui Consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

86. Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, le Province e i Comuni che per l'art. 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del Consiglio o dei Consigli provinciali, del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria, o dall'Assemblea generale del consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti.

87. I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi. Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle amministrazioni competenti, gli enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta dall'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.

88. La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire

a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori

b) l'ordine della loro esecuzione

c) il numero e l'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento

d) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustificato nel compimento dei lavori

e) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali verten ze. Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determineranno le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all'art. 78 del presente regolamento, concernenti l'inadempimento delle concessioni.

89. Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità, nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'Amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in parte le convenute annualità, pagando il capitale corrispondente alle annualità insolute depurate degli interessi non ancora maturati.

90. Gli Uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perché, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti. L'ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva conces- sione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo art. 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.

91. Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli artt. 62, 63 e 64 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, alla compilazione pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto pre- so a base della concessione.

92. L'alta sorveglianza e l'accertamento annuale, di cui al seguente art. 93, delle opere date in concessione rimangono affidati agli uffici che sarebbero stati competenti per la direzione dei lavori, qualora questi fossero stati compiuti direttamente dallo Stato. Al collaudo sono poi anche applicabili le norme degli artt. 67 e 68 del presente regolamento. Le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati della sorveglianza e del collaudo delle opere sono a carico dello Stato.

93. Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private. Il concessionario da parte sua non potrà apportare al progetto approvato alcuna modificazione od aggiunta senza che sia sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione. In base alle varianti ed aggiunte di cui al comma primo ed a quelle di cui al secondo comma, che siano riconosciute necessarie per raggiungere i fini della sistemazione o la tutela delle proprietà private (esclusa ogni variante od aggiunta proposta dal concessionario per ragioni che eccedono detti fini), sarà modificata la somma posta a base della concessione giusta l'articolo 90 ed accordata al concessionario corrispondente annualità suppletiva. Se le varianti adottate eleveranno detta somma in misura superiore al 50 per cento il concessionario avrà diritto di rinunciare alla concessione, chiedendo che sia revocato il relativo decreto e che gli sia accordato un equo indennizzo per i lavori già eseguiti in conformità del progetto approvato e non pagati ai sensi dell'articolo successivo. Se invece le varianti adottate importano una diminuzione dell'ammontare della spesa prevista nell'atto di concessione verranno congruamente ridotte le annualità che restano da corrispondere al concessionario.

94. Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando l'importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per cento, a norma della convenzione. Il certificato di liquidazione sarà trasmesso al Ministero competente per l'approvazione, dalla cui data diventa liquida l'annualità convenuta. Al pagamento delle singole annualità sarà provveduto entro quattro mesi dalla data di emissione del certificato, e, trascorso tale termine, sarà dovuto al concessionario l'interesse al saggio del 4 per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento. Se dal certificato risulterà che il concessionario avrà eseguito i lavori per un importo superiore a quello dell'annualità stabilita per quel determinato anno, sull'eventuale maggior importo sarà dovuto l'interesse del 4 per cento dalla data dell'approvazione ministeriale del certificato a quella dell'emissione del decreto di rimborso. La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile alla concessione in cui sia prevista la ripartizione delle opere in lotti suscettibili di parziale collaudo.

95. Ove il concessionario trascuri l'esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprometta lo scopo per il quale la concessione gli venne accordata, l'ufficio, che ha l'alta sorveglianza dei lavori, lo diffida a mettersi in regola entro un congruo e perentorio termine, informandone il Ministero competente. Trascorso detto termine, che decorre dal giorno della comunicazione della diffida al concessionario, l'ufficio, previ gli opportuni accertamenti, redige un processo verbale in contraddittorio col rappresentante del concessionario, o, in mancanza dello stesso rappresentante, con l'attestazione di due testimoni. Sulla base di tale verbale il Ministero competente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, potrà provvedere alla revoca della concessione.

 

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